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Consultazione 2023/79: Modifica dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante · 2 pagine

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Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

Modifica del…

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 2 aprile 20141 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è modificata come segue:

Art. 1 lett. c

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

c. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;

Art. 2 cpv. 2 e 3

2Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.

3Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

1 RS 641.204

2 RS 631.0

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