Progetti posto in consultazione e rapporto
Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine
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Normativa proposta
Art. 21 Consiglio svizzero di accreditamento
Viene modificato il criterio, piuttosto rigido, in base al quale almeno cinque membri del Consiglio di accreditamento devono svolgere le proprie attività principalmente all’estero. D’ora in poi i membri tenuti a svolgere le proprie attività principalmente all’estero dovranno essere compresi fra tre e cinque.
3.4 Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI): modifica (disegno 16)
Situazione iniziale
A seguito di una revisione interna è stato raccomandato di disciplinare per legge le riserve delle Accademie svizzere delle scienze. L’importo massimo delle riserve libere era già stato introdotto nel 1999 sotto forma di direttiva.
Normativa proposta
Art. 11 cpv. 6bisAccademie svizzere delle scienze
La norma sulle riserve conferisce alle Accademie svizzere delle scienze una certa flessibilità per quanto riguarda lo svolgimento dei progetti. A livello di ordinanza sarà introdotta una disposizione d’esecuzione adattata alla situazione delle Accademie la quale stabilirà che nel rispettivo anno contabile l’ammontare delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo e che non sono previste deroghe per il superamento di questa percentuale. A differenza del FNS, gli istituti che fanno capo alle Accademie non contraggono per gli anni successivi impegni non iscritti a bilancio. Questi impegni vengono assicurati mediante accantonamenti. Per questo, a differenza dei rapporti di revisione del FNS, quelli delle Accademie non contemplano operazioni fuori bilancio.