Progetti posto in consultazione e rapporto

Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine

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obiettivi strategici del settore dei PF per gli anni 2021–2024 sono finanziati con l’attuale limite di spesa oppure sono in vigore le apposite norme in materia di tasse. Sono previsti ulteriori compensi solo in caso di nuovi compiti.

Il nuovo capoverso 3ter stabilisce che i PF e gli istituti di ricerca emanano le decisioni necessarie all’adempimento dei compiti, ad esempio la riscossione delle tasse per la raccolta, il condizionamento e il collocamento in un deposito intermedio di sostanze radioattive provenienti da medicina, ricerca e industria.

Durante l’elaborazione delle modifiche proposte è emerso che il titolo dell’articolo 2 non era coerente con il contenuto dell’articolo. Esso infatti non definisce lo scopo della legge sui PF bensì descrive i compiti dei due PF e degli istituti di ricerca. Pertanto, il nuovo titolo recita: «Compiti dei PF e degli istituti di ricerca».

Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori

La modifica riguarda soltanto il testo francese. Nella versione vigente della legge sui PF il termine «Professorenverordnung» è stato tradotto in francese con «ordonnance sur le corps professoral». Tuttavia, nel diritto in lingua tedesca che disciplina il settore dei PF il termine «Professorenkörper» non esiste. I professori, infatti, sono parte del corpo docente («Lehrkörper») ma non costituiscono un ulteriore «corpo» a sé stante. Trattandosi di una traduzione non ottimale, la revisione offre l’occasione per modificarla: d’ora in poi in francese verrà utilizzata l’espressione «ordonnnance concernant les professeurs».

Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione

Il capoverso 1 del presente articolo stabilisce gli ambiti nei quali i membri interni del settore dei PF non hanno diritto di voto. In particolare, la lettera c menziona la nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF. Con la modifica del 19 marzo 2021146 la nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e l’emanazione del regolamento della Commissione sono state delegate al Consiglio federale (art. 37a cpv. 1 e 5). Pertanto, dato che il Consiglio dei PF non ha più alcun potere elettivo né decisionale nei confronti della Commissione, la lettera c del capoverso 1 è diventata obsoleta.

Art. 34d Tasse

Nell’articolo 34d viene inserito il nuovo capoverso 5. L’articolo viene modificato specificando che i PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse solo nel caso in cui non ricevano già un compenso per i compiti di cui all’articolo 2 capoverso 3bis. Inoltre, si stabilisce che la competenza di emanare le norme in materia di tasse spetta al Consiglio federale qualora debba essere finanziato uno dei compiti da esso delegato di cui all’articolo 2 capoverso 3bis.

Art. 37a Commissione di ricorso dei PF

Dalla modifica di legge del 19 marzo 2021147 i membri della Commissione di ricorso dei PF vengono nominati dal Consiglio federale. Secondo l’articolo 37 capoverso 3

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