Progetti posto in consultazione e rapporto
Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine
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SEFRI continuerà ad affidarsi al parere di esperti indipendenti. In fase di selezione saranno applicati diversi criteri come la composizione partenariale, la lingua e la regione di provenienza, il genere e l’esperienza. Il coinvolgimento degli esperti sarà regolamentato nell’ordinanza sulla formazione professionale.
Entro la fine del 2024 verrà sciolta ufficialmente anche la CFMP. In futuro la SEFRI gestirà il riconoscimento dei cicli di formazione direttamente con gli esperti, snellendo l’intero iter. Le questioni generali strategico-politiche nel settore della formazione professionale continueranno a essere trattate con l’impiego di gruppi di accompagnamento e gestione.
3.2 Legge sui PF: modifica (disegno 14)
Situazione iniziale
Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici per il settore dei politecnici federali (settore dei PF) per gli anni 2021–2024144. Si tratta di priorità strategiche e di obiettivi legati ai compiti che vengono realizzati dal settore dei PF. Sotto il profilo temporale e dei contenuti gli obiettivi sono adeguati al limite di spesa. Oltre agli obiettivi strategici, diversi uffici federali hanno affidato al settore dei PF altri compiti e competenze (p. es. Center for Security Studies, Servizio Sismico Svizzero, Bollettino valanghe nazionale).
In base alla politica federale in materia di corporate governance, le unità rese autonome della Confederazione come il settore dei PF devono adempiere i compiti previsti dalla disposizione organizzativa pertinente (in questo caso la legge del 4 ottobre 1991145 sui PF) ed eventualmente anche da altre leggi federali. Inoltre, sulla base di norme di delega, il Consiglio federale può affidare alle unità scorporate ulteriori compiti, da eseguire in cambio di compensi o di tasse. In linea di principio, tali compiti devono essere definiti a livello di legge e attribuiti dal Consiglio federale per mezzo di un’ordinanza. Sebbene la legge sui PF non contenga alcuna norma di delega nei confronti del Consiglio federale, al settore dei PF sono stati trasferiti ulteriori compiti. Pertanto, al fine di garantire la trasparenza e permettere di avere una visione d’insieme, tale norma è stata inserita sotto forma di soluzione transitoria in allegato agli obiettivi strategici. Al momento dell’approvazione degli obiettivi, il Consiglio federale si è ripromesso alla prossima occasione di proporre una nuova disposizione di legge per disciplinare questa fattispecie.
Le modifiche degli articoli 17 e 25a sono di natura puramente formale. La proposta di modifica dell’articolo 37a riguarda la composizione della Commissione di ricorso dei PF.
Normativa proposta
Art. 2 Scopo
Il nuovo capoverso 3bis crea la base legale che consente al Consiglio federale di affidare al settore dei PF ulteriori compiti da eseguire in cambio di un compenso o della possibilità di riscuotere tasse. I compiti già delegati e riportati in allegato agli
144 FF 2021 1038
145 RS 414.110