Progetti posto in consultazione e rapporto
Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine
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della legge sui PF, la Commissione valuta le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca. I ricorsi riguardano principalmente il diritto universitario e del personale. Le decisioni della Commissione di ricorso dei PF possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale e, in ultima istanza, davanti al Tribunale federale.
Attualmente, in base alla legge sui PF la maggioranza dei membri della Commissione deve far parte del settore dei PF (art. 37a cpv. 1, secondo periodo). Sebbene sia senz’altro necessaria la presenza di persone che, grazie all’esperienza diretta, possono rappresentare le specificità del settore, nelle decisioni che riguardano indirettamente i rapporti di lavoro dei membri interni (diritto del personale) è importante poter contare su una valutazione giuridica indipendente. Con una maggioranza di membri esterni è possibile garantire tutto ciò.
Per questo con la presente modifica si propone di introdurre una regola per cui sui sette membri della Commissione di ricorso almeno quattro non devono far parte del settore dei PF. Nei limiti del possibile e in base agli interessi interni del settore i tre posti rimanenti devono essere occupati da membri interni (studenti, corpo intermedio e docenti). Già oggi il Consiglio federale ha stabilito che i membri esterni della Commissione di ricorso dei PF debbano conoscere il settore universitario. Questa norma si è rivelata efficace e viene pertanto mantenuta.
3.3 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU): modifica (disegno 15)
Situazione iniziale
La modifica proposta della legge federale del 30 settembre 2011148 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero riguarda il numero di membri del Consiglio svizzero di accreditamento che lavorano all’estero.
L’articolo 21 capoverso 1 LPSU stabilisce che il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri. Nell’ultimo periodo dello stesso capoverso il legislatore afferma che una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all’estero. Dopo l’entrata in vigore della LPSU per il primo mandato di quattro anni il Consiglio delle scuole universitarie ha eletto 20 membri. La maggior parte di loro è stata rieletta per un altro periodo di quattro anni e così è stato possibile rispettare anche la condizione legata al numero di membri attivi all’estero. Tuttavia, dalla prassi è emerso che in futuro non saranno più necessari 20 membri, tant’è vero che per il prossimo mandato quadriennale il Consiglio delle scuole universitarie ne ha eletti 15. Di conseguenza il rigido criterio previsto per i membri attivi all’estero non è più conforme. Se il Consiglio delle scuole universitarie dovrà continuare ad applicarlo, gli altri gruppi d’interesse avranno meno membri nel Consiglio di accreditamento. Pertanto, il criterio legato al numero di membri tenuti a svolgere le proprie attività all’estero dovrebbe essere modificato in funzione del totale dei membri del Consiglio di accreditamento. I membri tenuti a svolgere le proprie attività principalmente all’estero saranno compresi fra tre e cinque.
148 RS 414.20