Progetti posto in consultazione e rapporto
Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine
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Disegno 7
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Decreto federale Disegno sul finanziamento delle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2025–2028
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122
sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del …3,
decreta:
Art. 1 Limite di spesa
Per gli anni 2025–2028 è approvato un limite di spesa di 5270,5 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:
a. le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l’articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;
b. le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l’articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;
c. le attività secondo l’articolo 41 capoverso 5 LPRI.
Art. 2 Limitazioni all’utilizzo dei fondi
1 Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:
a. 234,5 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
b. 70,0 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
c. 50,0 milioni di franchi per la «promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca»;
d. 83,2 milioni di franchi per la «Swiss Quantum Initiative».
2 Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 514,5 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca
RS ………
1RS 101
2 RS 420.1
3FF …
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