Progetti posto in consultazione e rapporto

Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine

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Disegno 7

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Decreto federale Disegno sul finanziamento delle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2025–2028

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;

visto l’articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122

sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del …3,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

Per gli anni 2025–2028 è approvato un limite di spesa di 5270,5 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:

a. le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l’articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;

b. le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l’articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;

c. le attività secondo l’articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 Limitazioni all’utilizzo dei fondi

1 Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:

a. 234,5 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;

b. 70,0 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;

c. 50,0 milioni di franchi per la «promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca»;

d. 83,2 milioni di franchi per la «Swiss Quantum Initiative».

2 Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 514,5 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca

RS ………

1RS 101

2 RS 420.1

3FF …

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