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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»

4. Sostanze candidate alla sostituzione

Le seguenti sostanze candidate alla sostituzione sono approvate esclusivamente in Svizzera o con condizioni d’uso divergenti dal regolamento 1107/2009, oppure non sono approvate in Svizzera in deroga a tale regolamento:

4.1 Sostanze candidate alla sostituzione approvate esclusivamente in Svizzera

Nome comune, Denominazione IUPAC Purezza Altre condizioni e Data Scadenza

numero d’identificazione restrizioni dell’approvazione dell’approvazione

4.2 Sostanze candidate alla sostituzione approvate in Svizzera con condizioni d’uso divergenti dal regolamento 1107/2009

Nome comune, Denominazione IUPAC Purezza Uso previsto Altre condizioni e restrizioni Disposizioni specifiche rilevanti dell’UE

numero d’identificazione

Cipermetrina (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl 920 g/kg insetticida nessuna Le omologazioni devono essere ristrette agli utilizzatori professionali.

N. CAS: 52315-07-8 (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2- cis:trans: 40/60 fino a 60/40

dichlorovinyl)-2,2-

N. CIPAC: 332 dimethylcyclopropanecarboxylate Le seguenti impurezze sono potenzial- Al fine di proteggere gli organismi non bersaglio, in particolare gli organismi acquati-

mente pericolose sotto il profilo tossi- ci e gli artropodi non bersaglio comprese le api, l’omologazione di prodotti fitosanita- o cologico e non possono superare i ri contenenti cipermetrina applicati tramite nebulizzatori all’aperto è vincolata alle (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl- valori indicati nella materia tecnica: seguenti condizioni:

(1RS)-cis-trans-3-(2,2- esano: 5 g/kg devono essere adottate misure di limitazione dei rischi per ridurre la deriva affinché dichlorovinyl)-2,2- l’esposizione alla sostanza attiva al di fuori delle aree coltivate non superi 5,8 mg/ha dimethylcyclopropanecarboxylate e, in caso di uso nei primi mesi dell’anno, le concentrazioni della sostanza attiva nei corpi d'acqua non superino 0,0038 μg/l;

possono essere omologati solo gli usi al di fuori del periodo di fioritura delle colture e in assenza di erbe infestanti in fioritura.