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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 16 cpv. 3, 18 cpv. 1 lett. c, 19 cpv. 2, 52 cpv. 5, 56 cpv. 1 lett. a e b, 57, 69 cpv.
4 e 138 cpv. 2 lett. f n. 2)
Requisiti dei fascicoli concernenti le sostanze attive e i prodotti fitosanitari
1. Requisiti dei fascicoli concernenti le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti
1.1 Requisiti del fascicolo per l’approvazione di sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti e microrganismi
1I requisiti che deve adempiere il fascicolo riguardante la domanda di approvazione di una sostanza attiva chimica, un fitoprotettore, un sinergizzante o di un microrganismo sono riportati nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/200974 e nell’allegato del regolamento (EU) n. 283/201375.
2Per le sostanze attive contenenti nanomateriali di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim76, il fascicolo deve inoltre contenere le informazioni seguenti.
a. la composizione del nanomateriale;
b. la forma delle particelle;
c. la grandezza media dei granuli; e
d. se disponibili:
1. la distribuzione dimensionale numerica;
2. il rapporto superficie-volume; e
3. lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
3Le espressioni e gli atti normativi riportati di seguito utilizzati nell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 hanno gli equivalenti seguenti:
UE Svizzera
Autorità europea competente Servizio di omologazione Autorità nazionale competente Servizio di omologazione Direttiva (CE) n. 2010/63/UE Legge federale del 16 dicembre 200577 sulla protezione degli animali (LPAn)
74 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
75 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 56 cpv. 1 lett. c.
76 SR 813.11
77 RS 455