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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2bis
Abrogato
Art. 2 lett. b, c, f e g
Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:
franchi b. sementi di patate e mais1500
c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio1500
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero2100
g. abrogata
Art. 6b cpv. 1
1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre19982 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere.
1 RS 910.17
2 RS 916.151.1
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