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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente la consulenza agricola e in
economia domestica rurale è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4
4 Ogni quattro anni definisce, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura, i suoi campi d’attività prioritari e le sue attività specifiche nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.
Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea
1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.
2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:
a. l’importo dell’aiuto finanziario;
b. i campi d’attività prioritari e le attività specifiche oggetto del sostegno, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione;
c. la durata dell’aiuto finanziario;
d. il resoconto annuale.
3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:
a. il rapporto d’esercizio;
b. il consuntivo;
RU 2021 684