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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente la consulenza agricola e in

economia domestica rurale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

4 Ogni quattro anni definisce, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura, i suoi campi d’attività prioritari e le sue attività specifiche nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.

Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea

1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.

2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:

a. l’importo dell’aiuto finanziario;

b. i campi d’attività prioritari e le attività specifiche oggetto del sostegno, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione;

c. la durata dell’aiuto finanziario;

d. il resoconto annuale.

3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:

a. il rapporto d’esercizio;

b. il consuntivo;

RU 2021 684

1 RS 915.1