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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Variante 1: Proposta di FSB, SZU, fial, Choco/Biscosuisse
Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero
1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall’UFAG nell’allegato 1 numero 18.
2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.
3 La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all’articolo 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese. È calcolata applicando la seguente formula: (prezzo di riferimento – prezzo di rilevamento) * 0.466667 + 7.
4 Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di rilevamento dei 60 mesi precedenti e viene determinato annualmente per l’anno civile seguente. Deve ammontare almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.
5 l prezzo di rilevamento è la media aritmetica del:
a. prezzo dello zucchero sfuso franco fabbrica praticato nell’Unione europea;
b. prezzo praticato sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato;
RS ..........
1 RS 916.01
2RS 531
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