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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Variante 1: Proposta di FSB, SZU, fial, Choco/Biscosuisse

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall’UFAG nell’allegato 1 numero 18.

2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.

3 La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all’articolo 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese. È calcolata applicando la seguente formula: (prezzo di riferimento – prezzo di rilevamento) * 0.466667 + 7.

4 Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di rilevamento dei 60 mesi precedenti e viene determinato annualmente per l’anno civile seguente. Deve ammontare almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.

5 l prezzo di rilevamento è la media aritmetica del:

a. prezzo dello zucchero sfuso franco fabbrica praticato nell’Unione europea;

b. prezzo praticato sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato;

RS ..........

1 RS 916.01

2RS 531

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