Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 4
Numeri 4.2.3 e 5.1.3
Gli isolati UE di Phytophthora ramorum sono organismi regolamentati non da quarantena. Ciò significa che i vegetali destinati alla piantagione infestati non possono essere immessi sul mercato per scopi professionali. Se viene scoperta un'infestazione in un vivaio, si applicano determinate misure per tre mesi, onde garantire che l'organismo nocivo non possa diffondersi ulteriormente. Poiché i vegetali infestati in genere mostrano i sintomi soltanto durante il periodo vegetativo, i rispettivi numeri dell’allegato sono precisati in modo che il periodo di tre mesi cada durante il periodo vegetativo. Se viene riscontrata un'infestazione durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo le disposizioni vengono estese ai primi mesi del periodo vegetativo seguente, affinché si applichino complessivamente per una durata di tre mesi. In questo modo si riduce il rischio che l'organismo nocivo possa diffondersi ulteriormente soltanto perché i controlli sono stati effettuati al di fuori del periodo vegetativo e di conseguenza non è stato possibile rilevare i sintomi dell'infestazione.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non comportano un dispendio supplementare in termini di risorse finanziarie o umane.
2.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non comportano ripercussioni significative in termini di risorse finanziarie o umane. La modifica dell'articolo 21 qui proposta rappresenta una semplificazione amministrativa.
2.4.3 Economia
Le modifiche proposte hanno un impatto generalmente positivo sull'economia, in quanto consentono di mantenere la libera circolazione delle merci tra l'UE e la Svizzera. Le nuove disposizioni migliorano anche la protezione della salute dei vegetali in generale, riducendo così i danni economici.
2.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica dell’OSalV-DEFR-DATEC qui proposta non tange il commercio internazionale. Le disposizioni dell'Accordo SPS dell'OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sono adempiute.
2.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2.7 Basi legali
Norme di delega dell’OSalV: articoli 4 capoverso 3, 29 capoversi 2, 3 e 5, 29b capoverso 2 nonché 33 capoversi 1 e 2.