Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali
norma possono essere necessari anche molti anni prima che i Cantoni possano richiedere all'UFAG un contributo federale per determinati costi per il personale e il materiale (p.es. per il monitoraggio dell'efficacia delle misure di eradicazione adottate o in caso di misure di contenimento). Per l'UFAG ciò significa che alcuni dei costi cui devono far fronte i Cantoni gravano sul suo bilancio soltanto a distanza di molti anni e ciò rende più difficile l’allestimento del preventivo.
Per questi motivi si propone di rivedere i termini in modo che le domande dei Cantoni per l’indennizzo dei costi per le misure di lotta, compresa le indennità di equità per i danni concesse alle aziende, debbano essere presentate all'UFAG entro e non oltre la fine di marzo dell'anno seguente, analogamente all'attuale normativa sulle misure di sorveglianza. Questo dovrebbe anche far sì che i contributi federali per le misure di sorveglianza e di lotta vengano richiesti annualmente all'UFAG dopo averli raggruppati in un'unica domanda, riducendo così il dispendio amministrativo dei Cantoni e della Confederazione correlato all’inoltro e all’esame delle domande.
Allegato 1
Numero 1.3.9
In seguito alle modifiche della nomenclatura internazionale il nome dell’organismo da quarantena Anoplophora chinensis (Thomson) è sostituito con Anoplophora chinensis (Forster).
Numero 1.3.77
Diversamente dalla maggior parte degli organismi da quarantena, che sono disciplinati come specie, il bostrico tipografo non europeo (Scolytinae spp.) è disciplinato al livello tassonomico di sottofamiglia. Ciò significa che molte specie aventi uno spettro di piante ospiti differenti sono disciplinate come gruppo.
Lo spettro delle piante ospiti di un organismo da quarantena definisce se la competenza spetta
all’UFAM o all’UFAG. Poiché le varie specie di bostrico danneggiano gli alberi del bosco, la competenza spetta all’UFAM. Esistono però anche specie le cui piante ospiti sono utilizzate a scopo agricolo oppure ortoflorovivaistico od ornamentale.
Secondo la normativa vigente, l’UFAM può versare aiuti finanziari e indennità soltanto per danni che incidono considerevolmente sulle funzioni del bosco. Di conseguenza non può sostenere finanziariamente un’azienda agricola in caso di un’infestazione da una specie di bostrico. Per ovviare a questo problema, l’allegato 1 numero 1.3.77 è integrato in modo che la competenza per le specie di Scolytinae che colpiscono l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale spetti all’UFAG.
Qualora in Svizzera facesse la sua comparsa una specie di Scolytinae non europea di questo tipo l’UFAM e l’UFAG stabilirebbero congiuntamente di chi è la competenza e il SFF ne darebbe comunicazione al pubblico in forma adeguata.
Numero 2.3.1
Un organismo nocivo particolarmente pericoloso può essere regolamentato come organismo da quarantena ai sensi dell’articolo 4 OSalV soltanto se non è presente o non è ampiamente diffuso in Svizzera. Inoltre, devono essere disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l’introduzione e la diffusione. Da un paio d’anni a questa parte la diabrotica del mais occidentale (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) viene rilevata ogni anno in quasi tutti i Cantoni. Il parassita entra in Svizzera dai Paesi limitrofi. Poiché è impossibile impedirne la diffusione e ogni anno si constata la presenza di questo parassita su vaste porzioni del territorio elvetico, la diabrotica occidentale del mais non può più essere regolamentata come organismo da quarantena. Si propone pertanto di stralciarla dal rispettivo elenco.
Ai sensi dell'articolo 153a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), questo parassita va disciplinato nella nuova ordinanza del Consiglio federale concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture.