Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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2 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC), RS 916.201

2.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) precisa le basi esposte nell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) relative alla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi. In particolare, contiene disposizioni tecniche ed elenchi di organismi regolamentati e merci. In base all'Accordo agricolo con l'UE, la Svizzera deve avere disposizioni fitosanitarie equivalenti. Pertanto, le modifiche alle prescrizioni dell'UE devono essere regolarmente recepite nella legislazione elvetica sulla salute dei vegetali adattandole, se necessario, alle condizioni del nostro Paese.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

 Modifica dell’articolo 21: l’indennità giornaliera di 520 franchi si applica soltanto al personale di Cantoni e Comuni. Per tutti gli altri costi del personale si conteggiano le spese effettive occasionate al Cantone.

 Modifica dell’articolo 22: il termine per l’inoltro delle domande concernenti le indennità concesse dai Cantoni è fissato a fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.

 Allegato 1: Diabrotica virgifera virgifera è stralciata dall’elenco degli organismi da quarantena poiché è disciplinata nella nuova ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture.

2.3 Commento ai singoli articoli

Intera ordinanza

Poiché la Svizzera ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo, la menzione «Kosovo» è aggiunta ovunque siano elencati i Paesi non UE.

Articolo 21 capoverso 2

Nel versamento dei contributi federali l'UFAG ha sempre riconosciuto ai Cantoni un’indennità giornaliera di 520 franchi per i costi del personale (incl. spese e oneri), indipendentemente dal fatto che fossero i Cantoni, i Comuni o terzi da essi incaricati a eseguire le misure. Questa indennità giornaliera si applica anche in caso di ricorso alla protezione civile, come è stato ad esempio necessario nel 2023 per combattere organismi da quarantena emergenti. Grazie alle sovvenzioni della Confederazione, i costi cui deve far fronte il Cantone nell'impiego della protezione civile sono, in proporzione, bassi. Garantendo un’indennità giornaliera di 520 franchi, la Confederazione versa un importo nettamente più alto rispetto alle spese cui deve far fronte il Cantone.

Per i Cantoni che incaricano terzi dell’esecuzione delle misure di sorveglianza e di lotta, l'attuale normativa per la richiesta dei contributi federali comporta un dispendio amministrativo piuttosto elevato. Il riconoscimento delle spese effettivamente occasionate da terzi incaricati rappresenta quindi una semplificazione amministrativa.

Per questi motivi, nel riconoscimento dei costi del personale ai fini del versamento del contributo federale si propone di fare una distinzione tra il personale di Cantoni e Comuni e quello di terzi incaricati. Per il personale di Cantoni e Comuni è riconosciuta, come finora, un’indennità giornaliera di 520 franchi. Nel caso di terzi incaricati, inclusa la protezione civile, come ad esempio giardinieri, paesaggisti o piloti di droni, invece, ai fini del versamento del contributo federale sono riconosciute le spese del personale effettivamente occasionate al Cantone.

Articolo 22 capoversi 1 e 2

Secondo le disposizioni attuali, i Cantoni devono inoltrare all'UFAG le loro domande d’indennità per le misure di lotta entro dodici mesi dalla loro conclusione. L'attuazione di questa norma nella pratica si è rivelata difficile o addirittura impossibile, in particolare perché a fronte di casi talvolta molto diversi non è possibile definire in modo uniforme quando una misura è considerata conclusa. Applicando questa