Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 2 pagine
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Ingresso
L’ingresso rimanda alle modifiche della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr) decise dal Parlamento in data 17 marzo 20232.
Articolo unico
Capoverso 1
Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha deliberato delle modifiche alla LCStr.
L’aggiornamento della legge comporta numerose disposizioni distinte, che non vengono poste in vigore contemporaneamente: alcune non devono essere precisate ulteriormente dal Consiglio federale a livello di ordinanza e possono essere attuate dalle autorità preposte senza oneri significativi; altre invece devono essere studiate in collaborazione con le autorità esecutive e le cerchie interessate, concretizzate a livello di ordinanza e, in alcuni casi, sottoposte a consultazione.
Nell’ambito della revisione parziale della LCStr è stato adeguato anche l’articolo 52, che disciplina le manifestazioni sportive motoristiche sulle strade pubbliche. La modifica del 17 marzo 2023 revoca il divieto di gare di velocità su circuito. In conformità con il testo della votazione finale, cifra IV capoverso 23, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della misura.
Le disposizioni di cui all’articolo 52 LCStr sono già state concretizzate a livello di ordinanza. Per questo motivo viene adeguata contemporaneamente l’ordinanza del 13 novembre 19624 sulle norme della circolazione stradale (ONC).
Un primo pacchetto della revisione parziale della LCStr è entrato in vigore il 1° ottobre 20235.
Capoverso 2
Il Parlamento ha deliberato altre modifiche nell’ambito della revisione parziale della LCStr, la cui entrata in vigore è prevista attraverso due ulteriori pacchetti nel corso del 2025 o successivamente.
1 RS 741.01
2FF 2023 791
3FF 2023 791
4 RS 741.11
5 RU 2023 453 2/2