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Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 3 pagine

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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 2 lett. g

2Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:

g. trasporto di merci indivisibili e guida di veicoli eccezionali esclusivamente su strade nazionali.

Art. 79 cpv. 3 e 5

3Abrogato

5Se le dimensioni e i pesi di cui al capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere parti costitutive delle strade nazionali ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20072 sulle strade nazionali (OSN) può essere rilasciato solo previa approvazione dell’USTRA. Questa non è richiesta per tratti e opere infrastrutturali già transitabili in virtù di un’autorizzazione generale dell’USTRA. L’USTRA tiene un elenco dei tratti e delle opere autorizzati e informa i Cantoni degli aggiornamenti apportati a tale elenco.

Art. 91a cpv. 1 lett. d, h, i, kbise o

1Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

1 RS 741.11

2 RS 725.111

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