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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

1. le informazioni e i documenti da fornire secondo l’articolo 24 capoverso 1;

2. la notifica della potenza e dell’energia disponibili secondo l’articolo 18 capoverso 2.

3Se un partecipante alla riserva ha affidato la gestione operativa a un’impresa partner, la società di rete può concludere un accordo con quest’ultima. Anche negli altri casi i dettagli operativi riguardanti la detenzione di energia elettrica devono essere disciplinati insieme all’impresa partner cui è stata affidata la gestione operativa della riserva.

4La società di rete può stipulare accordi di durata pluriennale. Tali accordi devono tenere conto del fatto che elementi quali la quantità di energia da trattenere e il periodo di detenzione variano annualmente; se necessario, gli accordi devono poter essere risolti anticipatamente.

5Se la partecipazione alla riserva si basa su una decisione della ElCom (art. 3 cpv. 5), il contenuto uniforme dell’accordo diventa parte integrante di tale obbligo.

Art. 5a Rimunerazione forfettaria e indennizzo per la detenzione di potenza

1I partecipanti alla riserva ricevono:

a. una rimunerazione forfettaria moderata per la detenzione di energia;

b. un indennizzo per un’eventuale detenzione di potenza (art. 3 cpv. 4).

2La ElCom calcola e pubblica ogni anno l’importo della rimunerazione forfettaria versato per ogni GWh di energia trattenuta per la riserva. Per il calcolo di tale importo considera un valore di base corrispondente alla differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell’anno in cui termina il periodo di detenzione dell’energia. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.

3Come riferimento per questo valore di base considera i prezzi pubblicati per i contratti trimestrali del tipo base sul mercato a termine svizzero nei 90 giorni precedenti l’inizio del periodo di detenzione dell’energia. Se per l’anno del calcolo i prezzi pubblicati non sono sufficienti, la ElCom applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può utilizzare informazioni sui prezzi o dati storici dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.

4La ElCom stabilisce caso per caso l’indennizzo corrisposto in cambio della detenzione di potenza. Tale indennizzo tiene conto della situazione eccezionale concreta; in linea di principio esso non è destinato alla compensazione della perdita di guadagno.

Art. 5b Sanzioni amministrative e versamento dei profitti

1Al partecipante alla riserva che non adempie o non adempie completamente all’obbligo di detenzione di energia o di potenza la ElCom infligge una sanzione amministrativa, compresa tra il doppio e il quintuplo della rimunerazione forfettaria a seconda della gravità della violazione.