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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Se un partecipante alla riserva realizza un profitto sul mercato grazie all’energia o alla potenza che non ha trattenuto per la riserva, deve versare tale profitto alla società di rete.

3La ElCom conduce la procedura. In caso di una prima violazione scusabile e di lieve entità può decidere di non infliggere una sanzione amministrativa. Per permettere alla ElCom lo svolgimento della procedura devono essere rispettati i seguenti obblighi di collaborazione:

a. la società di rete comunica le violazioni dell’obbligo di detenzione di cui è a conoscenza;

b. i partecipanti alla riserva forniscono le informazioni e i documenti necessari.

4La ElCom decide in merito alla sanzione amministrativa o al versamento dei profitti entro quattro anni dalla violazione. Pubblica la decisione presa, indicando anche l’impresa e la sede del partecipante alla riserva.

5Resta salvo l’obbligo di risarcimento di eventuali danni causati dal partecipante alla riserva, in particolare se il suo comportamento inadempiente pregiudica l’approvvigionamento elettrico.

Art. 10 cpv. 2 lett. f e g

2Nell’accordo sono definiti in particolare:

f. i contenuti di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettere b e d;

g. una pena convenzionale in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riserva;

Art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b n. 1bise 2

1I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

a. rimunerazione forfettaria ed eventuale indennizzo per una detenzione di potenza, versati ai partecipanti alla riserva idroelettrica;

2Il finanziamento di questi costi è previsto:

b. attraverso le entrate derivanti da:

1bis. le sanzioni amministrative e il versamento dei profitti di cui all’articolo 5b;

2. le pene convenzionali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera f o all’articolo 15 capoverso 4.

Art. 27

Abrogato

Art. 30 cpv. 2 e 3

2Ha effetto sino al 31 dicembre 2026.