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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Allegato 2.1 (art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.7

2.7 Bonus

2.7.1 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d’inclinazione di almeno

75 gradi ammonta a 400 franchi per kW.

2.7.2 Il bonus per gli impianti annessi o isolati con un angolo d’inclinazione di al-

meno 75 gradi ammonta a 200 franchi per kW.

2.7.4 Il bonus per area di parcheggio ammonta a 250 franchi per kW.

N. 2.8

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gen-

naio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza 1.1.2023−31.03.2024 1.4.2024−31.03.2025Dall’1.4.2025

Contributo di base2–5 kW 200 00

(fr.)

>5 kW 0 00

Contributo legato<30 kW 440 420400

alla potenza (fr./kW)

30–<100 kW 330 330330

N. 2.9

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal

1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza 1.1.2023−31.03.2024 1.4.2024−31.03.2025Dall’1.4.2025 Contributo di base2–5 kW 200 0 (fr.) >5 kW 0 0 Contributo legato<30 kW 400 380 alla potenza (fr./kW) 30–<100 kW 300 300 ≥100 kW 270 270