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Consultazione 2024/20: Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. ulteriori misure specifiche per ogni impianto tese a ridurre il prelievo di energia elettrica.
2Se il tasso di contingentamento è inferiore all’85 per cento, i Cantoni ordinano anche la disattivazione degli impianti di filtraggio e degli impianti di eliminazione dei microinquinanti.
3I Cantoni prevedono deroghe alla disattivazione di cui al capoverso 2 nel caso in cui tale disattivazione comporti:
a. un significativo peggioramento della qualità delle acque;
b. il mancato rispetto degli accordi internazionali.
Art. 3 Disposizioni non applicabili [tasso contingentamento inferiore
all’85 per cento]
Per tutta la durata della disattivazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 è possibile derogare alle seguenti disposizioni:
a. allegato 2 cifra 11 capoverso 3 numero 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 19984 sulla protezione delle acque (OPAc);
b. allegato 3.1 cifra 2 numeri 1 e 8 OPAc;
c. allegato 3.1 cifra 3 numero 1 OPAc;
d. allegato 3.1 cifra 42 capoverso 2 OPAc;
e. disposizioni cantonali relative alla depurazione delle acque di scarico emanate sulla base dell’articolo 6 capoversi 2 e 3 OPAc.
Art. 4 Obblighi dei gestori
1I gestori devono comunicare immediatamente al Cantone qualsiasi effetto inatteso sulle prestazioni di depurazione.
2Su richiesta devono inoltre comunicare al Cantone la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica.
Art. 5 Esecuzione
1L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.
2I Cantoni controllano l’attuazione delle misure e monitorano gli effetti sulla qualità delle acque.
3Informano il settore Energia dell’organizzazione dell’Approvvigionamento economico del Paese in merito:
a. all’attuazione delle misure;
b. all’energia prelevata dalla rete elettrica;
c. alle deroghe di cui all’articolo 2 capoverso 3.