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Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 3 pagine
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Legge sulla formazione professionale «%ASFF_YYYY_ID»
5 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.
Art. 29a Diritto alla denominazione
Se un istituto di formazione offre cicli di formazione riconosciuti a livello federale può affiancare al suo nome la denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure».
Art. 44a Titoli complementari
1 Ai titoli protetti della formazione professionale superiore possono essere affiancati i seguenti titoli complementari:
a. «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore;
b. «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore.
2 Il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, così come riportati nel regolamento d’esame o nel programma quadro d’insegnamento.
Art. 63a Utilizzo illecito della denominazione
1 Qualora un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga intenzionalmente della denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure», i responsabili dell’azienda sono puniti con una multa fino a 100 000 franchi.
2 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA).
3 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).
Art. 63b Utilizzo illecito di un titolo complementare
Chi utilizza intenzionalmente un titolo complementare senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, è punito con la multa.