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Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 4 pagine
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Ordinanza
clusi obiettivi intermedi concreti e misurabili per tutte le emissioni rilevanti di gas serra e obiettivi di sviluppo per le tecnologie rispettose del clima
– una rappresentazione delle misure pianificate per il raggiungimento degli obiettivi,
2. per le restanti imprese, soddisfa i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi conformemente all’articolo 5 LOCli e agli articoli 5–8 dell’ordinanza del [...]4 sulla protezione del clima.
4 Laddove possibile e opportuno, l’attuazione delle disposizioni secondo il capoverso 1 per le imprese del settore finanziario comprende in particolare analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.
5 La valutazione dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.
Art. 4 Pubblicazione
(art. 964c cpv. 2 n. 1 CO)
1 La relazione sulle questioni climatiche secondo l’articolo 3, compreso il cronoprogramma, deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO.
2 La pubblicazione per via elettronica secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall’essere umano e dalle macchine.
3 Il formato elettronico deve consentire in particolare la pubblicazione su una piattaforma internazionale.
4 La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Consultazione
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd
4 RS [...]