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Consultazione 2024/40: Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante · 2 pagine

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Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 20241 sul traffico

pesante,

ordina:

Art. 1 Forma del compenso

Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante avviene sotto forma di un importo forfettario annuo.

Art. 2 Base di calcolo

1L’importo forfettario è calcolato secondo il numero di veicoli a motore e rimorchi con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t ognuno immatricolati in un Cantone il 30 settembre. Sono determinanti i dati del Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

2Entro il 15 ottobre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini comunica alle autorità d’esecuzione cantonali l’ammontare del compenso forfettario.

Art. 3 Ammontare del compenso

1Il compenso ammonta a:

a. per i primi 2000 veicoli secondo l’articolo 2: 24 franchi per veicolo;

b. per tutti gli altri veicoli secondo l’articolo 2: 12 franchi per veicolo.

2Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla nuova situazione.

RS ..........

1 RS 641.811

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