Progetto
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 4 pagine
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Stranieri e loro integrazione. LF «%ASFF_YYYY_ID» (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)
Art. 103c cpv. 2 lett. a
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;
Art. 103g Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che
costituiscono frontiera esterna Schengen
1Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.
2Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.
3Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.
4Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.
Art. 104a cpv. 3
3Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
Art. 109a cpv. 2 lett. c
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne;
Art. 111c cpv. 1
1Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.