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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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Gazzetta ufficiale IT dell’Unione europea Serie L

2024/1717 20.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione ricomprende uno spazio di

libertà, sicurezza e giustizia privo di controllo alle frontiere interne, in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure opportune per quanto concerne il controllo alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

(2) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una

delle principali conquiste dell’Unione. È importante che il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, sia un obiettivo comune dell’Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. A tale riguardo, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe essere eccezionale e utilizzato soltanto in ultima istanza, se del caso previa consultazione e cooperazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione in quanto custode dei trattati.

(3) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen) (4) detta norme

sulla circolazione delle persone da e verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne («spazio Schengen») e tra Stati membri facenti parte dello spazio Schengen.

(4) Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di

un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l’azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell’Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen, al fine di rafforzare la fiducia e la solidarietà reciproche e di garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all’atto di attraversare le frontiere interne, consentendo nel contempo agli Stati membri di rispondere con efficacia alle sfide a cui fanno fronte.

(5) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è

effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne e dell’intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L’Unione

(1) GU C 323 del 26.8.2022, pag. 69.

(2) GU C 498 del 30.12.2022, pag. 114.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

24 maggio 2024.

(4) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell’Unione relativo

al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 1/24