Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/52: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) in relazione ai grandi eventi · 12 pagine
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1 Situazione iniziale
Con l’ultima ampia revisione della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è stata accolta la richiesta delle società assicurative private di riunire il rischio, a partire da una determinata soglia per evento in caso di eventi di grandi proporzioni (catastrofi), e di finanziarlo congiuntamente, invece di dover stipulare costose riassicurazioni che in definitiva concorrono ad aumentare i premi.
Si è in presenza di un evento di grandi proporzioni quando gli assicuratori-infortuni (senza la Suva) devono verosimilmente versare prestazioni che superano il volume netto dei premi netti incassati complessivamente per l’assicurazione obbligatoria nell’anno precedente all’evento infortunistico (art. 78 cpv. 1 LAINF). A partire da questa soglia per evento risponde un fondo di compensazione (art. 90 cpv. 4 LAINF) costituito ad hoc presso la cassa suppletiva LAINF (cassa suppletiva) e che dall’anno successivo all’evento di grandi proporzioni è alimentato da tutti gli assicuratori-infortuni (senza la Suva) con un premio supplementare in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte (art. 90 cpv. 4 LAINF). I compiti della cassa suppletiva inerenti a eventi di grandi proporzioni sono disciplinati nel dettaglio nell’articolo 95a dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
L’articolo 95a capoverso 5 OAINF prescrive alla cassa suppletiva di dotarsi di un regolamento che disciplini in particolare l’organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento. Trattandosi di un regolamento della cassa suppletiva, lo stesso deve essere approvato dal Consiglio federale (art. 72 cpv. 1 LAINF).
Nella sua seduta del 31 gennaio 2024, il Consiglio federale ha approvato, con l’eccezione dell’articolo 26, il regolamento della cassa suppletiva riguardante gli eventi di grandi proporzioni presentatogli. Il suddetto articolo non è stato approvato perché l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ravvisato la necessità formale di una precisazione a livello di ordinanza nell’articolo 95a capoverso 4 OAINF. Ora l’articolo 26 del regolamento deve essere adottato dal Consiglio federale insieme alla precisazione voluta dall’UFG dell’articolo 95a OAINF.
2 Procedura di consultazione e principi di valutazione
2.1 Apertura
La procedura di consultazione è stata aperta il 30 ottobre 2024 ed è durata fino al 18 febbraio 2025. Sono stati invitati a esprimere un parere i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CDC), i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché quelle dell’economia, gli assicuratori-infortuni secondo l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP; situazione al 01.01.2024), l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (SVV) e il gruppo di interesse degli altri assicuratori.
1 RS 832.20
2 RS 832.202 3/12