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Consultazione 2024/59: Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell’ampliamento delle reti elettriche) · 4 pagine

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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e «%ASFF_YYYY_ID» a corrente debole

Art. 17 cpv. 1 lett. d

1La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

d. stazioni di trasformazione della rete di distribuzione a bassa tensione.

Art. 43

1Ai gestori e alla società nazionale di rete spetta il diritto di espropriazione per la costruzione, la modifica e l’esercizio dei seguenti impianti:

a. impianti per il trasporto e la distribuzione d’energia elettrica;

b. impianti per la trasmissione di dati d’esercizio o dati di terzi attraverso detti impianti.

2Il DATEC può accordare il diritto di espropriazione di cui al capoverso 1 a ulteriori gestori di impianti di trasporto e distribuzione d’energia elettrica e agli utenti d’energia elettrica.

Art. 44

Abrogato

Art. 44a

1In caso di espropriazione di diritti in virtù dell’articolo 43, l’espropriante può prendere possesso del bene anticipatamente.

2L’espropriante deve assicurare che, nonostante la presa di possesso anticipata, la commissione di stima possa comunque esaminare la richiesta d’indennità con strumenti quali fotografie o schizzi.

3L’espropriato può, in applicazione per analogia dell’articolo 76 capoverso 5 LEspr, chiedere delle garanzie al presidente della Commissione di stima.

Art. 45 cpv. 3

Abrogato

Titolo prima dell’art. 60bis

VIIa. Obbligo di resoconto

Art. 60bis

Dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 15bbise dell’articolo 16j il Consiglio federale rende conto all’Assemblea federale dell’efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto eventuali proposte per il periodo successivo.