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Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 3 pagine

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Capitolo 5: Controlli, procedure, emolumenti

Minoranza (Fivaz Fabien, Andrey, Candan Hasan, Fridez, Molina, Schlatter, Seiler Graf, Zryd)

Art. 32a (nuovo)

1Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’elenco dei Paesi per i quali è possibile derogare alle disposizioni degli articoli 15, 16a e 20.

2Per poter essere iscritti nell’elenco, i Paesi devono:

a. disporre di un severo regime di controllo delle esportazioni di materiale bellico, paragonabile a quello della Svizzera;

b. aver ratificato i principali trattati internazionali in materia di controllo degli armamenti.

3L’elenco dei Paesi è valutato periodicamente, ma almeno ogni cinque anni. Il Consiglio federale presenta un rapporto sui risultati della valutazione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 46 cpv. 3 (nuovo)

3Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 18 capoverso 3, trascorsi cinque anni dalla firma il Paese destinatario può dichiarare a posteriori di impegnarsi a rispettare le condizioni previste da tale disposizione per il trasferimento di materiale bellico a uno Stato terzo. In tal caso la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca con il ricevimento della dichiarazione a posteriori.

Minoranza I (Fivaz Fabien, Andrey, Fridez, Schlatter)

3Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 18 capoverso 3, trascorsi dieci anni dalla firma … Minoranza II (Tuena, Addor, Candinas, de Quattro, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Walliser, Zuberbühler)

3Stralciare

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.