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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 2 pagine
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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)
Modifica del … Avamprogetto
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 giugno 20191 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 2a Definizioni
Si applicano le definizioni dell’articolo 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC).
Art. 3 cpv. 1
1Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:
a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
b. gli idrogenodotti il cui diametro esterno supera:
1. 6 cm se la pressione d’esercizio massima autorizzata è superiore a 30 bar;
2. 12 cm se la pressione d’esercizio massima autorizzata è superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar.
2I valori di pressione indicati vanno intesi come sovrappressione.
3Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d’esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d’ariete.
1 RS 746.11
2 RS 746.12
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