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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 2 pagine

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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

Modifica del … Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 giugno 20191 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 2a Definizioni

Si applicano le definizioni dell’articolo 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC).

Art. 3 cpv. 1

1Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:

a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;

b. gli idrogenodotti il cui diametro esterno supera:

1. 6 cm se la pressione d’esercizio massima autorizzata è superiore a 30 bar;

2. 12 cm se la pressione d’esercizio massima autorizzata è superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar.

2I valori di pressione indicati vanno intesi come sovrappressione.

3Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d’esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d’ariete.

1 RS 746.11

2 RS 746.12

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