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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 3 pagine

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Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano solamente gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l’allegato 1:

a. gasdotti con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar;

b. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC per i quali il valore della pressione di esercizio ammessa espresso in pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri (m) non supera 200 000 Pa m (200 bar cm).

Art. 2 cpv. 3bis

3bisPer idrogenodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d’idrogeno in forma gassosa e con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento.

Art. 4 cpv. 2

2La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO). Fanno eccezione gli aspetti tecnici della vigilanza sulle disposizioni in materia di protezione contro le ciberminacce (art. 39a).

1 RS 746.12

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