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Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 6 pagine

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Art. 28b Diritto all’irreperibilità

Durante il riposo giornaliero e la domenica il lavoratore ha diritto di non essere reperibile.

Art. 28c Lavoro diurno e serale

Il lavoro diurno e serale deve essere svolto entro un arco temporale di 17 ore consecutive, incluse le pause e lo straordinario.

Art. 28d Riposo giornaliero

1Nei giorni in cui è svolto il telelavoro, il riposo giornaliero è di almeno nove ore. Nella media di tutti i giorni lavorativi, sull’arco di quattro settimane è di almeno 11 ore.

2 Il lavoratore può interromperlo per attività urgenti, sempre che la durata del riposo giornaliero sia rispettata.

Art. 28e Lavoro domenicale

Il lavoro domenicale svolto per non più di cinque ore e per al massimo nove domeniche all’anno non è soggetto ad autorizzazione.

Minoranza (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Michaud Gigon, Ryser, Widmer Céline, Wermuth)

Art. 28e

Stralciare

Art. 28f Lavoro notturno

È vietato lavorare al di fuori del lavoro diurno e serale dell’azienda.

Art. 28g Convenzione sul telelavoro

1La convenzione stabilisce le condizioni quadro, riguardanti in particolare la reperibilità, la registrazione della durata del lavoro e altre misure a tutela della salute.

2Le condizioni quadro sono concordate con i lavoratori o la loro rappresentanza nell’azienda conformemente al loro diritto di essere informati e consultati.

3La convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per la fine del mese. Il contratto di lavoro cui si riferisce resta inalterato.

Minoranza (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Widmer Céline, Wermuth)

Art. 28h (nuovo) Strumenti di lavoro e spese

Il datore di lavoro fornisce al lavoratore gli strumenti e i materiali necessari per il telelavoro e se ne assume i costi.