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Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 6 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
Il Codice delle obbligazioni4 è modificato come segue:
Titolo prima dell’art. 354a
Cbis. Del contratto di telelavoro
Inserire gli art. 354a–362 prima di D
Art. 354a Definizione
Con il contratto di telelavoro il lavoratore si impegna a svolgere parte o la totalità dei lavori che possono essere svolti nei locali dell’azienda in un luogo diverso.
Art. 354b Inizio, contenuto e fine
1Il contratto di telelavoro disciplina i dettagli del telelavoro, in particolare il luogo di lavoro, la percentuale, i giorni lavorativi e gli orari di reperibilità del lavoratore.
2Può essere concluso mediante la modifica di un contratto di lavoro esistente.
3Può essere convertito in un contratto di lavoro che non preveda il telelavoro con un preavviso di almeno un mese per la fine del mese.
Art. 354c Diritto all’irreperibilità
Durante il tempo libero, le vacanze o un congedo (art. 329–329j) il lavoratore ha diritto a non essere reperibile.
Art. 354d Salario durante gli orari di reperibilità
Se deve essere reperibile al di fuori del tempo di lavoro e durante tale periodo lavora, il lavoratore è indennizzato con l’intero salario; se durante tale periodo non lavora, può essere indennizzato con una tariffa inferiore. La tariffa è stabilita in base alla frequenza e alla durata degli incarichi di lavoro.
Art. 354e Strumenti di lavoro e spese
1Il datore di lavoro fornisce al lavoratore gli strumenti e i materiali necessari per il telelavoro e se ne assume i costi. Se il lavoratore dispone di una postazione di lavoro nei locali dell’azienda, è possibile concordare deroghe mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
2Se il lavoratore non dispone di una postazione di lavoro nei locali dell’azienda, il datore di lavoro gli rimborsa tutte le spese sostenute per il telelavoro.
4 RS 220