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Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 4 pagine

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Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

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L’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale

1 Il richiedente chiede all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;

b. l’accordo di coordinamento e i documenti di cui all’articolo 1d.

2bis L’UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze si basa sui documenti del richiedente e si orienta al termine legale di due anni fissato nell’articolo 15f capoverso 3 LIE.

3 L’UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale agli uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio, chiedendo loro di comunicargli se intendono partecipare al gruppo di accompagnamento.

4 Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:

a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale;

b. l’Ufficio federale dell’ambiente;

c. altri Uffici federali coinvolti;

d. la Commissione federale dell’energia elettrica;

1 RS 734.25

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