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Consultazione 2024/88: Accelerazione dell’ampliamento e della trasformazione delle reti elettriche (modifica dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici) · 4 pagine
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Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
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L’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:
Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale
1 Il richiedente chiede all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.
2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;
b. l’accordo di coordinamento e i documenti di cui all’articolo 1d.
2bis L’UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze si basa sui documenti del richiedente e si orienta al termine legale di due anni fissato nell’articolo 15f capoverso 3 LIE.
3 L’UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale agli uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio, chiedendo loro di comunicargli se intendono partecipare al gruppo di accompagnamento.
4 Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:
a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
b. l’Ufficio federale dell’ambiente;
c. altri Uffici federali coinvolti;
d. la Commissione federale dell’energia elettrica;
1 RS 734.25
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