Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri

Stato su Fedlex: Concluse · Apertura 26 febbraio 2025 · Termine 2 giugno 2025 · Segreteria di Stato della migrazione (DFGP)

Fedlex · Consultazione 2025/1

Per promuovere l’integrazione delle persone con statuto di protezione S nel mercato del lavoro occorre introdurre un obbligo di annuncio per i servizi pubblici di collocamento e istituire un diritto al cambiamento di Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un’attività lucrativa. A livello di ordinanza, l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa deve essere convertito in un obbligo di annuncio. Occorre inoltre estendere anche alle persone con statuto di protezione S l’obbligo di prendere parte a programmi di integrazione o reinserimento professionale. Inoltre, la durata delle convenzioni programmatiche tra i Cantoni e la Confederazione relative ai programmi d'integrazione cantonali potrà essere prolungata. Infine, occorre altresì agevolare l’accesso al mercato del lavoro degli stranieri che hanno conseguito una formazione in Svizzera (secondo decisione di rinvio del Parlamento relativa all’affare 22.067).