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Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 2 pagine

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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3, primo periodo

3In deroga al capoverso 1, lo straniero che ha conseguito un diploma universitario svizzero o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.

Art. 53 cpv. 5

5Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che non hanno un impiego.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF

2 RS 142.20

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