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Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 2 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 53 Persone bisognose di protezione
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)
1Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente temporanea.
2L’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego sottostanno all’obbligo di notifica.
Art. 64 rubrica e cpv. 2 e 3
Cambiamento d’impiego
(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
2abrogato.
3Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.
1 RS 142.201
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