Progetto

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri

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Legge sull’asilo (LAsi)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ….1,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 75a Cambiamento di Cantone per persone esercitanti attività lucrativa

1La SEM autorizza il cambiamento di Cantone ove la persona bisognosa di protezione svolga un’attività lucrativa a tempo indeterminato o assolva una formazione professionale di base fuori del Cantone di residenza e:

a. l’interessato non percepisce l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e

b. il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

2Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca secondo l’articolo 78.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF

2 RS 142.31

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