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Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 2 pagine
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Decreto federale «%ASFF_YYYY_ID»
sull’esercito e sull’amministrazione militare. Se necessario, al momento opportuno il Consiglio federale sottopone al Parlamento un relativo messaggio.
d. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali deficit derivanti dallo svolgimento dei Giochi invernali. Essa non fornisce alcuna garanzia di copertura del deficit nei confronti di Swiss Olympic, dell’Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o di un’organizzazione responsabile successiva così come del CIO.
e. I Cantoni partecipano al finanziamento dei costi di svolgimento in misura almeno pari al contributo della Confederazione.
f. L’Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o un’organizzazione responsabile successiva dispongono di una garanzia di copertura del deficit non inclusa nel budget di esecuzione per un importo minimo di 200 milioni di franchi.
g. La pianificazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 sono conformi a standard internazionali elevati in termini di sostenibilità, trasparenza e governance. Le disposizioni ambientali in vigore sono rispettate in modo esemplare.
h. L’Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 elabora una strategia in materia di legacy in collaborazione con Swiss Olympic, i Cantoni e i Comuni ospiti, altri partner interessati e la Confederazione.
Articolo 3 Strategia in materia di legacy
Sulla base della strategia in materia di legacy, il Consiglio federale sottopone al Parlamento, ove necessario, i decreti necessari per gestire e cofinanziare le misure volte alla realizzazione della legacy auspicata.
Articolo 4 Organizzazione di progetto
1In caso di successo della candidatura, il Consiglio federale è incaricato di istituire un’organizzazione di progetto.
2L’organizzazione di progetto deve coordinare tutti i compiti operativi nel settore pubblico e a tal fine collabora con l’organizzazione responsabile dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 e con altri partner di diritto privato.
Articolo 5 Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.