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Consultazione 2025/31: 21.470 n Iv. Pa. Roduit. La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente · 2 pagine
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Minoranza (Dandrès, Arslan, Docourt, Funiciello, Jaccoud, Mahaim, Schmezer, Schneider Meret)
Art. 7a
2I lavoratori interessati sono informati sulle violazioni accertate. Se sono state violate disposizioni di contratti collettivi di lavoro sono informate anche le organizzazioni firmatarie.
Art. 23 cpv. 1
1Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7a è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.