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Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 3 pagine

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Ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 2 lettera a, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

in esecuzione dell’Accordo del 19 marzo 20242 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana,

ordina:

Art. 1 Competenza

L’organo competente per l’attuazione delle misure di solidarietà ai sensi dell’Accordo del 19 marzo 2024 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (Accordo) è la Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas).

Art. 2 Clienti protetti

La definizione di clienti protetti si basa sull’articolo 2 dell’ordinanza del ...3 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria.

Art. 3 Richiesta di misure di solidarietà

1L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese chiede agli Stati contraenti di adottare misure volontarie o obbligatorie di solidarietà ai sensi dell’Accordo.

1RS 531

2RS …, FF 2024 2322

3RS …

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