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Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 2 lettera a, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
in esecuzione dell’Accordo del 19 marzo 20242 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana,
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Art. 1 Competenza
L’organo competente per l’attuazione delle misure di solidarietà ai sensi dell’Accordo del 19 marzo 2024 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (Accordo) è la Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas).
Art. 2 Clienti protetti
La definizione di clienti protetti si basa sull’articolo 2 dell’ordinanza del ...3 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria.
Art. 3 Richiesta di misure di solidarietà
1L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese chiede agli Stati contraenti di adottare misure volontarie o obbligatorie di solidarietà ai sensi dell’Accordo.
1RS 531
2RS …, FF 2024 2322
3RS …
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