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Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire
l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria «%ASFF_YYYY_ID»
2Il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (delegato) stabilisce il volume di gas occorrente.
Art. 4 Misure volontarie di solidarietà
1Swissgas accetta offerte per misure volontarie di solidarietà per il volume di gas occorrente su piattaforme estere.
2Stipula i contratti necessari.
Art. 5 Misure obbligatorie di solidarietà
1Qualora le offerte di misure volontarie di solidarietà non fossero sufficienti per coprire il fabbisogno dei clienti protetti, l’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese chiede agli Stati contraenti di adottare misure obbligatorie di solidarietà.
2Il delegato stipula i contratti necessari.
Art. 6 Messa a disposizione delle capacità di trasporto
1Se viene stipulato un contratto, Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori di reti del gas e altre imprese del settore del gas devono fornire le capacità di trasporto necessarie per trasportare i volumi di gas concordati ai clienti protetti.
2La consegna deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.
Art. 7 Trasferimento dei costi
1Swissgas trasferisce i costi delle misure di solidarietà ai gestori regionali di reti di gas in base al principio di causalità.
2Può trasferire solo i costi concordati con gli Stati contraenti e fatturati da questi ultimi.
Art. 8 Esecuzione
1L’esecuzione della presente ordinanza spetta al delegato.
2L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sulla pertinenza, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.
3L’UFAE emana le direttive necessarie.
4Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto della Svizzera, i gestori di reti del gas e le altre imprese del settore del gas devono collaborare all’applicazione della presente ordinanza.
Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità
1La presente ordinanza entra in vigore il ...