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Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 2 pagine
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Ordinanza contro l’inquinamento fonico
(OIF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2Essa regola:
b. la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d’utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;
Art. 29 Delimitazione di zone edificabili e modifica di piani d’utilizzazione in
zone esposte ai rumori
1Per l’osservanza dei valori limite d’esposizione determinanti nella delimitazione di zone edificabili e nella modifica di piani d’utilizzazione in zone esposte ai rumori è possibile prendere misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.
2Gli spazi liberi di cui all’articolo 24 capoverso 3 lettera b della legge devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi e senza ostacoli e accessibili al pubblico. Presentano una progettazione e un’infrastruttura destinate allo svago.
3Le misure concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 3 lettera c della legge nel momento in cui limitano le emissioni foniche o riducono il disturbo del benessere in altro modo.
Art. 30
Abrogato
1 RS 814.41
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