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Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 2 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31 cpv. 1bise 2

1bisNei locali sensibili al rumore, gli impianti di ventilazione controllata e gli impianti di raffrescamento devono garantire, di giorno e di notte, un clima adeguato con le finestre chiuse, in particolare per quanto riguarda l’afflusso di aria fresca, la temperatura e il rumore.

2Se non è possibile rispettare le esigenze di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 2 lettera a della legge per il rumore prodotto dagli aeromobili o per al massimo il dieci per cento delle unità abitative di grandi complessi residenziali, il rilascio di autorizzazioni di costruire è consentito eccezionalmente se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell’edificio e se l’autorità cantonale è consenziente. Se viene concessa una deroga, devono essere installati un impianto di ventilazione controllata e un impianto di raffrescamento.

Art. 31a

Abrogato

Art. 34 cpv. 1 lett. a

1Nella richiesta dell’autorizzazione di costruire il committente deve indicare:

a. il carico fonico esterno e i provvedimenti verificati di cui all’articolo 31 capoverso 1, se i valori limite d’immissione sono superati;

Art. 39 cpv. 4

4Per gli spazi esterni ad uso privato, le immissioni foniche devono essere determinate a 1,5 m dal suolo dello spazio esterno.

Art. 41 cpv. 2bis

2bisI valori limite d’esposizione al rumore sono inoltre applicabili, al rilascio dell’autorizzazione di costruire, in relazione all’intera superficie degli spazi esterni ad uso privato di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi