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Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 2 pagine
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Legge federale Progetto preliminare
sull’assicurazione per l’invalidità (Rafforzamento della procedura di conciliazione per le perizie monodisciplinari AI)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:
Minoranza (Glarner, Aeschi Thomas, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri)
Non entrare in materia
I
La legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità3 è modificata come segue:
Art. 57 cpv. 4 e 5
4Se, nel quadro di accertamenti medici, l’ufficio AI ritiene necessaria una perizia monodisciplinare, l’ufficio AI e l’assicurato sono tenuti a scegliere un perito di comune accordo. Se l’ufficio AI e l’assicurato non si accordano sulla scelta del perito, l’ufficio AI e l’assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita affinché sia redatta una perizia congiunta. I due periti redigono la perizia su mandato dell’ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Se non riescono ad accordarsi, i due periti espongono le rispettive divergenze. Il servizio medico regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le proprie conclusioni sulla valutazione medica.
RS ...
1FF 2025 ...
2FF 2025 ...
3 RS 831.20
2025–......