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Consultazione 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell’AI · 2 pagine
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5Il Consiglio federale può disciplinare le modalità in base alle quali i periti di cui al capoverso 4 devono redigere la perizia congiunta, segnatamente per quanto concerne il luogo e lo svolgimento della medesima.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.