Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

La ZHAW propone una piccola modifica del tenore dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 1a AP-LBCR e dell’articolo 32a AP-OFoP, affinché nella chiusura contabile singola la deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria venga richiesta solo a banche che sono di rilevanza sistemica a livello di singolo istituto. Se, invece, le partecipazioni nelle filiali fossero detenute da imprese che non sono banche o non sono di rilevanza sistemica a livello di singolo istituto, andrebbe mantenuto il metodo della ponderazione in funzione del rischio.

Il prof. Lengwiler suggerisce di utilizzare l’insieme dei fondi propri di base come base per la copertura delle filiali estere e di adeguare di conseguenza il tenore della disposizione (sostituendo «fondi propri di base di qualità primaria» con «fondi propri di base»).

3.3.2 Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria per le banche di rilevanza sistemica (art. 32a AP-OFoP)

EXPERTsuisse osserva che la formulazione «imprese da consolidare» implica che, in conformità con l’articolo 32 OFoP, questo requisito sia applicabile solo alle imprese attive nel settore finanziario; per chiarire questo aspetto propone pertanto di inserire un’aggiunta analogamente alla formulazione dell’articolo 32 OFoP.

3.3.3 Disposizione transitoria (art. 148l AP-OFoP)

Il Cantone SO sottolinea che la disposizione transitoria prevista tiene conto delle esigenze concernenti la pianificabilità e la costituzione ordinata di capitale e suggerisce di considerare, nella definizione dei parametri, anche gli ulteriori effetti sui costi di finanziamento nonché i potenziali effetti sulla struttura e sulle possibilità di elusione.

Il Cantone ZU ritiene assolutamente necessaria l’introduzione graduale delle nuove esigenze su un periodo di sette anni, aggiungendo che tale termine andrebbe garantito dalla legge come limite inferiore.

La prof. Zellweger-Gutknecht considera la durata di sette anni accettabile, ma solo a condizione che la modifica dell’OFoP – strettamente correlata al presente progetto e posta in consultazione il 6 giugno 2025 – entri in vigore come previsto al più tardi nel 2027.