Progetto posto in consultazione - OFoP

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 3 pagine

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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 4

4Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l’allegato 4 numero 1 o 2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 vanno dedotte le posizioni lunghe nette delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento secondo l’articolo 7 (imprese da consolidare); le posizioni lunghe nette sono calcolate conformemente all’articolo 52.

Art. 32a Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria

per le banche di rilevanza sistemica

1Per le banche di rilevanza sistemica, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui all’articolo 32 va dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria anche il valore contabile degli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base detenuti direttamente o indirettamente in imprese da consolidare che hanno sede all’estero.

2La ponderazione in funzione del rischio secondo l’articolo 66 capoverso 3 non è applicabile agli strumenti di capitale proprio di cui al capoverso 1.

1 RS 952.03

2025–...