Progetto posto in consultazione - OFoP
Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 3 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Titolo dopo l’art. 148k
Sezione 5: Disposizioni transitorie della modifica del …
Art. 148l Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria
per le banche di rilevanza sistemica
1La deduzione degli strumenti di capitale proprio secondo l’articolo 32a capoverso 1 detenuti direttamente o indirettamente al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... ammonta:
a. dal 1° gennaio al 30 dicembre 2028: almeno al 65 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
b. dal 31 dicembre 2028 al 30 dicembre 2029: almeno al 70 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
c. dal 31 dicembre 2029 al 30 dicembre 2030: almeno al 75 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
d. dal 31 dicembre 2030 al 30 dicembre 2031: almeno all’80 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
e. dal 31 dicembre 2031 al 30 dicembre 2032: almeno all’85 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
f. dal 31 dicembre 2032 al 30 dicembre 2033: almeno al 90 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore;
g. dal 31 dicembre 2033 al 30 dicembre 2034: almeno al 95 per cento del loro valore contabile al momento dell’entrata in vigore.
2Se il valore contabile degli strumenti di capitale proprio aumenta, oltre alla deduzione di cui al capoverso 1 va dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria anche l’importo di tale aumento.
3La quota del valore contabile non dedotta secondo il capoverso 1 non sottostà alla ponderazione in funzione del rischio secondo l’articolo 66 capoverso 3; non deve essere considerata né nell’esposizione totale del «leverage ratio» secondo l’articolo 42a capoverso 2 né nella posizione complessiva nel contesto della ripartizione dei rischi secondo l’articolo 96 capoverso 1.
4La presente disposizione transitoria non si applica a strumenti di capitale proprio acquistati o acquisiti dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente, Karin Keller-Sutter