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Consultazione 2025/62: Attuazione della mozione 21.4516 Schilliger «Garantire la gerarchia della rete stradale nei centri abitati e fuori» · 2 pagine

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Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 108 cpv. 1, 2 lett. d e 4

1Per evitare o attenuare pericoli particolari nella circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’USTRA può ordinare deroghe ai limiti generali di velocità (art. 4a ONC2) su determinati tratti di strada. La gerarchia della rete stradale stabilita dall’autorità responsabile per la pianificazione e in particolare le funzioni delle strade orientate al traffico devono essere garantite.

2I limiti generali di velocità possono essere ridotti se:

d. questo provvedimento permette di limitare le emissioni eccessive a carico dell’ambiente ai sensi della legislazione sulla protezione dell’ambiente, quali rumore e sostanze inquinanti, non altrimenti evitabili; occorre tuttavia rispettare il principio di proporzionalità.

4Prima di fissare una deroga a un limite generale di velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre in particolare verificare se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta e se è mantenuto l’eventuale carattere di strada orientata al traffico (art. 1 cpv. 9).

1 RS 741.21

2 RS 741.11

2016–......