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Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1)

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzera

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 lett. c

2Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l’articolo 59 capoverso 2 lettera b o c oppure 4 lettera a LStrI;

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 6

Casi personali particolarmente gravi

(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84a cpv. 1 LStrI; art. 14 LAsi)

6Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l’articolo 84a capoverso 1 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d’integrazione o d’occupazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

1 RS 142.201

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